Art. 13.
(Contingenti del personale da destinare all'estero).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro

 

Pag. 11

dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, è stabilito, su proposta dell'Agenzia, il contingente quinquennale del personale scolastico di ruolo all'estero, da assegnare alle iniziative e alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici, nonché delle osservazioni e delle proposte delle rappresentanze sindacali unitarie, in analogia a quanto disposto dalle norme vigenti sul territorio nazionale. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa per il citato contingente. La determinazione del contingente è effettuata ogni tre anni. Il contingente del personale di ruolo all'estero, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 2.500 unità.